IAPPROVATO DALLA F.L.I. IL 13.2.1999 E MODIFICATO IN DATA 13.11.2012
Art.2
I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, all’atto di adesione all’Associazione Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.), sono tenuti
all’osservanza del presente Codice Deontologico.
Art.3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni
disciplinari previste dalle leggi vigenti.
Art.5 – Oggetto
1. L’intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne effettua la richiesta, in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di
sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.
2. L’intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
Art.6 – Aggiornamento professionale
1. Il Logopedista è tenuto a mantenere nel tempo e ad aggiornare il sapere e la competenza professionale oltre ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della formazione
permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca. Deve essere stimolata inoltre la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità
professionali e della propria condotta personale. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione, promuove, attiva e partecipa alla ricerca e ne cura la diffusione dei
risultati.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle
necessità professionali, o – in alternativa – ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, sottoposta al parere di congruità degli organi direttivi dell’Albo Professionale.
Art.7 – Ambiti professionali
1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
a) all’Inquadramento, Valutazione e Bilancio complessivo; all’effettuazione di programmi di Riabilitazione in risposta ai problemi comunicativi – cognitivi – linguistici generali e specifici
delle funzioni orali comprendenti la deglutizione, della persona e della collettività. L’attività del Logopedista preventiva, riabilitativa, didattica e di ricerca, consulenziale, è di natura
tecnica, relazionale, abilitativa ed educativa, così come specificato dalle competenze previste dalla normativa vigente riguardante l’esercizio professionale, attraverso l’espletamento degli
Atti specificati al successivo art.8;
b) nell’attività didattica, in qualità di tutor opera nell’attività di tirocinio degli Studenti logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di
coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Laurea di Logopedia;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
2. – Docenza – Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e
aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli Studenti logopedisti, offrendo loro un modello professionale
consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico.
3 .- Ricerca scientifica
a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito della disciplina della Logopedia ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le
finalità caratteristiche della Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido informato, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento della
ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della
ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
4. – Organizzazione – Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la
direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.
Art.8 – Atti professionali
L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua in riferimento ad una esplicita
diagnosi medica. L’assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali
peculiari del Logopedista.
L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:
a) Valutazione e Bilancio nella Clinica Logopedica;
b) assunzioni di informazioni oggettive e soggettive attraverso utilizzo di strumenti standardizzati, test, colloqui, osservazioni;
c) analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita;
d) consulenza/counselling;
e) cura, educazione/abilitazione/riabilitazione;
f) monitoraggio degli interventi;
g) programmazione del trattamento/intervento;
h) prevenzione;
i) revisione del programma di intervento;
j) semeiotica;
k) valutazione/verifica dell’efficacia del trattamento;
l) ricerca
m) formazione.
Art.9 – Cartella logopedica
1. Il Logopedista si impegna a fornire alla persona assistita un’efficace informazione necessaria per la costruzione del processo decisionale di cura. La documentazione logopedica è strumento
fondamentale per la registrazione dell’esercizio professionale, delle tipologie e metodiche di intervento scelte, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la
funzione di traccia di incontro/confronto con il paziente/cliente/utente e con gli altri professionisti sanitari, nonché di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi attesi e conseguiti,
anche al fine di costituire traccia formale del trattamento espletato.
2. Tale documento ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati, assume connotazione giuridica di cartella clinica, con le caratteristiche ed elementi propri di atto pubblico;
tale documento deve essere redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.
Art.11 – Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di
deroga all’infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all’obbligo di tutela del segreto, ai sensi delle disposizioni di legge.
Art.12 – Informazione e Consenso
Il Logopedista deve perseguire una dettagliata informazione sulla esecuzione dei trattamenti scelti, adeguata alle capacità di comprensione del paziente/utente/cliente o dei suoi legali
rappresentanti, nonché di ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza e partecipazione ai trattamenti da effettuare. Le fasi tecniche della informazione somministrata
devono prevedere intervento esplicito del professionista e possono essere redatte in forma scritta in modulistica separata ovvero nella documentazione logopedica preposta.
Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile
adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.
Art.13 – Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali
concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
2. Il logopedista è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona il suo onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso, può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua
opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
3. L’onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero – professionale deve essere adeguato all’impegno professionale e sono regolate secondo la normativa
vigente.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le
indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad
eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria
professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l’efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi
procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.
8. Il logopedista si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’attività professionale, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione
attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori può interrompere il trattamento
motivando con il paziente la propria scelta. Promuove il ricorso alla consulenza etica anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.
Art.14 – Rapporti con i colleghi
1. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire agli Organi Sociali predisposti dell’Albo le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell’espletamento della
propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all’obbligo di comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Albo di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei
Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3. Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia
quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista,
salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i
diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell’Albo
Professionale.
6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli Studenti Logopedisti
e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è necessaria e d’obbligo per il Logopedista e favorisce l’evoluzione e
la promozione della Logopedia.
Art.15 – Rapporti con altri professionisti
E’ auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo
come fine il perseguimento del benessere del paziente e l’ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione
ed al segreto professionale.
Art.16 – Rapporti con altre Istituzioni
I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge. Qualora
tra il logopedista che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in
ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, il logopedista è tenuto a richiedere l’intervento del consiglio Direttivo dell’Albo Professionale nell’interesse del paziente e della
propria sfera di autonomia professionale.
Art.17 – Rapporti con il pubblico
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica
opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione.
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
c) favorire l’esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici
diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti
Art.20
E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché
alla normativa vigente.
Art.21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo dell’Albo che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.
Art.22
Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza dal Consiglio Direttivo dell’Albo e deliberate a maggioranza.
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N° 16
Le informazioni del sito
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al 6 agosto 2022
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